Sent. C. Cass. 31/05/2006, n. 12891 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP7879

Sent. C. Cass. 31/05/2006, n. 12891

51073 51073
1. Edilizia ed urbanistica - Confini - Regolamento - Procedimento in caso di controversia.
1. La controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l’effetto che l’onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali.

1a. - Sui confini ved. Cass. 30 maggio 2003 n. 8814 R (Individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi, in sede di regolamento di confini - Criterio per l’indagine del giudice di merito); 11 luglio 2002 n. 10121 R e 21 dicembre 1999 n. 14379 R (In tema di regolamento di confini, la prova da mappa catastale ha un valore sussidiario); 17 maggio 2001 n. 6770 R e 24 agosto 1994 n. 7498 R (Regolamento di confini tra fondi contigui facenti parte in origine di unico appezzamento); 26 luglio 1999 n. 8072 R (In questioni sul regolamento di confini la prova del confine è ammissibile con qualsiasi mezzo); 13 marzo 1997 n. 2244 R (1. Per la determinazione del confine tra fondi vicini è necessario anzitutto l’esame dei titoli d’acquisto e delle planimetrie allegate - 2. In tema di regolamento di confini hanno valore prevalente gli atti traslativi della proprietà e hanno rilevanza fondamentale come prove i frazionamenti catastali allegati ai titoli); 23 gennaio 1995 n. 739 R (Sul potere di indagine del giudice per l’accertamento di confini); 7 gennaio 1992 n. 41 R (I titoli di acquisto hanno valore primario come elementi probatori per il regolamento di confini, ma è ammissibile il ricorso ad altri mezzi di prova).
(Cod. civ. art. 948 ss.)

Dalla redazione