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Sent. C. Cass. 24/08/1994, n. 7498

45278 45278
1. Edilizia ed urbanistica - Confini - Fondi originariamente costituenti unico appezzamento di un solo proprietario - Determinazione del confine - Prova - Riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o divisione - Necessità.
1. A norma dell'art. 950 C.c. è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi; tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà.

1. Conf. Cass. 4 agosto 1979 n. 4544.[R=W4AG794544] 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 14 luglio 1994 n. 6582.R
C.c. art. 950

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