Sent. C. Cass. 07/01/1992, n. 41 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 07/01/1992, n. 41

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1. Edilizia ed urbanistica - Confini - Loro regolamento - Elementi probatori - Titoli di acquisto - Valore primario - Ricorso ad altri mezzi di prova - Ammissibilità.
1. In tema di regolamento di confini, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive, proprietà e solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, od il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario.

1. Conf. Cass. 25 maggio 1979 n. 3040. [R=W25MA793040] Ved. anche Cass. 11 agosto 1990 n. 8212 [R=W11AG908212] (Nell'azione di regolamento di confini la prova della proprietà sulla zona contestata può essere data con ogni mezzo di prova). Cod. civ. art. 950: (Azione di regolamento di confini). (1° c.) Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. (2° c.) Ogni mezzo di prova è ammesso. (3° c.) In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Cod. civ. art. 2727: (Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento). La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea). Cod. civ. art. 2729: (Presunzioni semplici) (1° c.) Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. (2° c.) Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
Cod. civ. artt. 950, 2727, 2729

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