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Sent.C. Cass. 07/04/2006, n. 8222

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1. Appalti ll.pp. - Arbitri - Compenso - Procedura di liquidazione ex art. 814, c. 2, C.p.c.
1. La speciale procedura di liquidazione del compenso degli arbitri, prevista dal comma 2 dell’art. 814 Cod. proc. civ., presuppone che il lodo sia stato pronunciato, perchè soltanto da esso il presidente del Tribunale può trarre tutti gli elementi per liquidare il compenso secondo criteri equitativi. Di conseguenza, quando sia mancata la pronuncia del lodo, la richiesta di compenso da parte degli arbitri dà luogo ad una normale controversia sui diritti e gli obblighi reciproci delle parti, che segue il rito ordinario.

1. Conf. Cass. 6 marzo 1998 n. 2494 R ; 3 aprile 1995 n. 3907. R 1a. (ARB.1) - Sul compenso agli arbitri negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 29 marzo 2006 n. 7128 R (Procedimento ex art. 814, 2° c, C.p.c. per la liquidazione del compenso agli arbitri); 18 aprile 2005 n. 8084 R (Sul compenso agli arbitri avvocati); C. Stato VI 10 marzo 2005 n. 1008 R (Giurisdizione amministrativa per controversie sul compenso ad arbitri); Cass. 8 settembre 2004 n. 18058 (Liquidazione del compenso agli arbitri, dal presidente del Tribunale) . Ved. anche «L’art. 32 L. Merloni e onorario per gli arbitri» e «Compenso agli arbitri». Ma la L. Merloni è stata abrogata dall’art. 256 Codice LSF e al suo art. 32 corrispondono ora gli artt. 241 ss del Codice LSF.
(Cod. proc. civ. art. 814, c. 2)

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