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Sent. C. Stato 08/03/2006, n. 1261

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Annullamento ministeriale del nullaosta rilasciato - Comunicazione di inizio del procedimento - Non occorre. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Annullamento ministeriale del nullaosta rilasciato - Comunicazione del provvedimento - Termine di 60 gg. ex art. 82, c. 9, D.P.R. 616/1977 - Non applicabile.
1. Ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis, D.M. 13 giugno 1994 n. 495 non è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento ministeriale per l'annullamento del nullaosta paesaggistico per una costruzione edilizia in zona protetta. 2. Il termine perentorio di 60 gg. stabilito dall'art. 82, c.9, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 per l'adozione del provvedimento ministeriale di annullamento del nullaosta paesaggistico per una costruzione edilizia in zona protetta, non è applicabile alla successiva fase di notificazione e comunicazione dello stesso provvedimento.

1a.- Ved. C. Stato II 18 gennaio 2006 n. 2449/04 R 2. Giurisprudenza consolidata; ved., fra le tante, C. Stato VI 19 giugno 2001 n. 3233R
(D.M. 13 giugno 1994 n. 495, art. 4, c. 1 bis) (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c. 9)R

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