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Sent. C. Cass. 16/02/2006, n. 3408

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra edifici - Principio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco)
1. In tema di costruzioni sul confine, il principio che la scelta, in concreto effettuata dal preveniente, di una delle soluzioni costruttive consentitegli (sul confine, a distanza legale dal confine, a distanza inferiore al distacco) può essere successivamente mutata qualora la situazione lo consenta, opera incondizionatamente soltanto allorché la soluzione originariamente legittima consenta, anche dopo la modifica, al vicino di esercitare, nella prima e terza ipotesi, il diritto di costruire in aderenza o in appoggio del muro del preveniente. (Nella specie la costruzione originaria era stata posta, in assenza di regolamento edilizio, alla distanza legale di m. 1,50 dal confine; successivamente, non risultando ancora edificato il terreno dei vicini, i prevenienti avevano modificato la costruzione fabbricando in prosecuzione sullo stesso fronte sempre alla stessa distanza. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto legittimo tale comportamento, restando possibile per i prevenuti la scelta tra edificare alla distanza di 10 metri dal fabbricato, nelle more introdotta dal regolamento edilizio, ovvero costruire in aderenza al fabbricato ampliato, occupando il terreno interposto tra esso e il confine, secondo la previsione dell'art. 875 Cod. civ.).

1. Ved. Cass. 28 aprile 2004 n. 8125 iR; 5 maggio 1998 n. 4517 R; 24 giugno 1996 n. 5825;[R=W24G965825] 20 aprile 1996 n. 3769 R 1a. - Ved. Cass. 6 ottobre 2005 n. 19469 R
(Cod. civ. art. 875)

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