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Sent. C. Cass. 28/04/2004, n. 8125

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Principio della prevenzione - Scelta irrevocabile del preveniente - Condizioni.
1. In materia di distanze legali tra costruzioni, ed in applicazione del cosiddetto principio della prevenzione (artt. 873, 875, 877 Cod. civ.), l'irrevocabilità della scelta del preveniente è condizionata all'attività posta in essere dal prevenuto che, solo ove abbia già costruito, adeguandosi alla prima scelta del preveniente, non può ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa e successiva scelta dello stesso preveniente che comporti modifiche sulla costruzione da lui (prevenuto) già posta in essere.

Ved. Cass. 22 gennaio 2004 n. 1005 R
(Cod. civ. artt. 873, 875, 877)

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