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Sent.C. Cass. 06/05/2005, n. 9515

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1. Vendita - Vizi della cosa venduta - Denunzia - Decadenza - Termine
1. Il termine di decadenza di cui all'art. 1495 C.c. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione delle sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

1. Conf. Cass. 6 giugno 2002 n. 8183; [R=W6G028183] 30 agosto 2000 n. 11452. [R=W30AG0011452] 1a. - Ved. Cass. 4 maggio 2005 n. 9227 R
[Cod. civ. art. 1495 (n)]

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