Sent.C. Cass. 29/03/2005, n. 6612 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/03/2005, n. 6612

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Per rate di acconto e saldo - Interessi ex artt. 35 e 36 Cap. gen. - Ritardo per altre ipotesi - Dovuto il risarcimento danni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la previsione degli speciali interessi di mora, con particolari decorrenze, di cui agli artt. 35 e 36 del Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 62/1063 riguarda unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, e non analogicamente ed estensivamente applicabile ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento, o al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'amministrazione appaltante, per i quali, ove si accerti che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 1218 ss. C.c. (nella specie è stato, quindi, escluso che gli interessi in parola fossero dovuti sul deposito cauzionale versato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 5 del Cap. gen. ll.pp.)

Sui ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 29 luglio 2004 n. 14465 R (Sulla tempestiva corresponsione di interessi moratori per ritardati pagamenti) e C. Conti, Centr. II 14 luglio 2004 n. 240 [R=WCO14L04240] (Omesso pagamento del saldo entro sei mesi dalla ultimazione di un appalto ll.pp. - Irrilevanza del ritardato collaudo).
[Cod. civ. artt. 1218 (n) ss.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36]

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