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Sent.C. Stato 10/11/2004, n. 10620

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Certificazione di qualità - Impresa in possesso di due attestati di cui uno assorbito dall'altro - Punteggio distinto e cumulato - Illegittimità.
1. Nelle gare di appalto di lavori pubblici, posto che l'Impresa in possesso di due certificazioni di qualità, di cui la prima assorbita (e quindi da ritenere non più in vigore) dalla seconda, più ampia, non si trova in una situazione che attesti una maggior qualità [e sotto questo profilo, pozione (1)] rispetto a quella in cui versa l'Impresa che ha conseguito una sola, più ampia certificazione, e che ciò che conta è la capacità del certificato di evidenziare il possesso, in capo all'impresa, di una attestazione di maggior qualità, illegittimamente l'Amministrazione - nel caso in cui il Capitolato speciale attribuisce un punteggio distinto per le varie certificazioni di cui dispongono i concorrenti - premia il cumulo tra le suddette attestazioni dal momento che, in tal modo, si viene ad attribuire una posizione preminente a uno dei due soggetti che, sul piano della qualità, offrono la medesima garanzia. (Nella specie, si trattava della certificazione UNI EN ISO 9001/94, di minor qualità rispetto alla UNI EN ISO 9001-2000 e destinata a scadere per la maggior parte del tempo relativo all'esecuzione dell'appalto).

Ved. C. Stato V 23 agosto 2004 n. 5581 R

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