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Sent.C. Stato 10/06/2004, n. 3721

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Imprese mandanti - Facoltà di agire singolarmente in giudizio. 2. Appalti ll.pp. - Trattativa privata - Scelta - Motivazione. 3. Appalti ll.pp. - Varianti - Ex art. 25 L. 94/109 - Procedimento eccezionale - Obbligo P.A. di attivarlo - Esclusione.
1. Il mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito conferito, in una gara d'appalto di lavori pubblici, alla capogruppo di una associazione temporanea di imprese attribuisce al suo legale rappresentante la rappresentanza processuale e delle altre imprese partecipanti alla gara; ma le altre imprese componenti dell'A.T.I. hanno pur sempre la facoltà di agire in giudizio singolarmente, facoltà che non è vietata né dalle norme comunitarie né da quelle italiane che le hanno recepito. 2. Per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici la P.A. che intende procedere a trattativa privata deve adeguatamente motivare tale scelta mentre invece non occorre alcuna giustificazione qualora scelga di indire una gara pubblica. 3. La legislazione di lavori pubblici, in tema di varianti, contempla ipotesi tassative che legittimano speciali procedure contrattuali attivabili esclusivamente nell'interesse della P.A. e che si risolvono in una integrazione dell'oggetto del contratto; pertanto l'amministrazione appaltante non ha l'obbligo di attivare il procedimento eccezionale di variante di cui all'art. 25 della L. 11 febbraio 1994 n. 109.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 25) R

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