FAST FIND : GP6702

Sent.C. Cass. 20/04/2004, n. 7499

49896 49896
1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Eventuale responsabilità concorrente od esclusiva del committente - Condizioni.
1. L'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni subiti da un ufficiale di macchina addetto a un pontone marittimo, a causa del difettoso funzionamento di un verricello nel corso di lavori appaltati dall'Agip all'azienda proprietaria dei macchinari). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 Cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive.

Ved. Cass. 28 gennaio 2004 n. 1571 R
(Cod. civ. art. 2043)

Dalla redazione