Sent.C. Cass. 02/04/2004, n. 6515 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/04/2004, n. 6515

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Responsabilità P.A. - Come custode ex art. 2051 C.c. - Condizioni.
1. È configurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art. 2051 C.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 C.c., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito.

Ved. Cass. 6 febbraio 2004 n. 2298 R
(C.c. art. 2051)

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