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Sent. Trib. Sup. Acque 03/12/2010, n. 170

1248610 1248610
1. Rete fognante - Rottura - Danni a terzi ex art. 2051 Cod. civ. - Responsabilità del Comune quale custode
1. La responsabilità del Comune, in caso di rottura della rete fognaria, è affermata dalla suprema Corte sul presupposto che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico il quale, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 C.c., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il caso fortuito.

1. Conf. Cass. 19 marzo 2009 n. 6665; [R=W19M096665] 2 aprile 2004 n. 6515 R; 29 gennaio 1999 n. 674 [R=W29GE99674]; 27 gennaio 1988 n. 722 R.
(Cod. civ. art. 2051)

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