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Sent.C. Cass. 09/09/2003, n. 13142

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1. Associazione di professionisti - Natura e scopo - Rapporto di uno dei professionisti con un cliente - Permane - Ne resta esclusa l’associazione.
1. I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell’attività; l’associazione professionale non diventa titolare del rapporto di prestazione d’opera che intercorre con il professionista, il quale non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente.

1. La sentenza osserva che in virtù della L. 23 novembre 1939 n. 1815 i prestatori di lavoro intellettuale possono associarsi liberamente senza che tuttavia ciò comporti la facoltà per l’associazione di agire per il recupero degli onorari. Ved. Cass. 21 marzo 1989 n. 1405 Re 7 gennaio 1993 n. 79. R 1a. (SING.2) - Ved. Cass. 10 giugno 2003 n. 10860 [R=W10G0310860]
(L. 23 novembre 1939 n. 1815)

Dalla redazione