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Sent. C. Cass. 07/07/2003, n. 10709

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Modalità costruttive - Norme tecniche regionali - Non modificative di art. 886 Cod. civ..
1. In considerazione del fatto che le norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesaggistici della Regione, che hanno la finalità di tutelare interessi generali o urbanistici o di salvaguardia dell’ambiente, non sono integrative del Codice civile, le disposizioni in esse contenute sulle modalità costruttive dei muri di cinta non sono modificative delle previsioni di cui all’art. 886 Cod. civ.

1. Sulle finalità suddette dalle norme regionali ved. le conformi Cass. 5 novembre 1990 n. 10625, [R=W5N9010625] 3 aprile 1998 n. 3433, R 7 ottobre 1997 n. 10558 [R=W7O9710558]. 1a. (MURI.1) - Ved. Cass. 30 maggio 2003 n. 8807 R
(Cod. civ. art. 886)

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