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Sent.C. Cass. 08/09/2003, n. 13068

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori oltre il sesto quinto - Accordo fra le parti - Necessità - Con atto di sottomissione o aggiuntivo.
1. In tema di appalto pubblico ed in applicazione degli artt. 344 della L. n. 2248, All. F), del 1865, nonché 14 del D.P.R. n. 1063 del 1962, qualora l’amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell’opera appaltata, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell’amministrazione cui corrisponda un obbligo dell’appaltatore, e, pertanto, l’accordo fra le parti per l’esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell’appaltatore alla richiesta dell’amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente.

1. Conforme a Cass. 14 giugno 2000 n. 8094R 1a. (VAR.3) - Ved. C. Conti Umbria 4 marzo 2003 n. 1 R
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 344; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 14)

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