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Sent.C. Cass. 19/08/2002, n. 12231

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Esame di documenti non prodotti in causa - Condizione - Consenso delle parti.
1. Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 Cod.proc.civ., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

1. Conf. Cass. 14 agosto 1999 n. 8659 [R=W14AG998659]e 26 giugno 1984 n. 3743 [R=W26G843743]. Ved. Cass. 6 aprile 2001 n. 5142 R; 3 marzo 2001 n. 3093 [R=W3M013093], 4 febbraio 1999 n. 996 R 19 agosto 1998 n. 8200 R; 10 giugno 1998 n. 5777 R; 27 luglio 1996 n. 6792 R; 18 giugno 1996 n. 5613.[R=W18G965613]
(Cod.proc.civ. art. 157)

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