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Sent.C. Cass. 19/08/1998, n. 8200

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1. Contratto - Rescissione per lesione - Ex art. 1448 C.c. - Stato di bisogno - Nozione.
1. Ai fini della rescissione per lesione, lo stato di bisogno non coincide con l'indigenza, essendo sufficiente una deficienza di mezzi pecuniari che abbia costituito il concreto impulso alla conclusione del contratto svantaggioso; il giudizio sul punto costituisce una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla Corte suprema aveva ravvisato lo stato di bisogno ai fini dell'azione di rescissione ai sensi dell'art. 1448 Cod. civ., nelle condizioni economiche del debitore, pur in mancanza di titoli esecutivi ed in assenza di rischi immediati di esecuzioni immobiliari).

1. Codice civile, art. 1448 (Azione generale di rescissione per lesione) - (1° c.) - Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. (2° c.) - L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. (3° c.) - La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. (4° c.) - Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. (5° c.) - Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
(Cod. civ. art. 1448)

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