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Sent.C. Cass. 29/01/2003, n. 1295

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1. Appalti - Contratto - Recesso - Facoltà del committente ex art. 1671 Cod.civ..
1. La facoltà di recesso dal contratto di appalto è riconosciuta al committente dalla norma di cui all'art. 1671 Cod.civ., il cui carattere non inderogabile, peraltro, consente che le parti ben possano regolare contrattualmente gli effetti patrimoniali del recesso stesso e liquidare, anticipatamente e forfettariamente, spese, lavori eseguiti e mancato guadagno dell'appaltatore.

Ved. Cass. 22 agosto 2002 n. 12368R
(Cod.civ. art. 1671)

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