Sent.C. Stato 01/07/2002, n. 3601 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 01/07/2002, n. 3601

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Imprese collegate - Criterio di accertamento.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici l'esistenza di un collegamento fra imprese che comporta il divieto della loro partecipazione alla gara, come dispone l'art. 10, comma 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109, deve risultare da elementi oggettivi e concordanti; il collegamento sussiste quando i suddetti elementi conducano ad un unico centro decisionale o di interesse comune. (Nella specie è stato accertato il collegamento fra due società formate da due sole persone, ciascuna delle quali possedeva metà del capitale di entrambe le società ed era presente nei due consigli d'amministrazione; in questa situazione è stata riscontrata l'esistenza di un unico centro decisionale).

1a. - Sulla esclusione dalle gare d'appalto di imprese fra loro collegate ved. C. Stato V 5 marzo 2002 n. 1297 R ; IV 15 febbraio 2002 n. 949 R ; IV 15 febbraio 2002 n. 923 R ; V 7 febbraio 2002 n. 685 R ; IV 27 dicembre 2001 n. 6424 R ; V 24 dicembre 2001 n. 6372 R ; V 2 luglio 2001 n. 3605 R ; V 25 giugno 2001 n. 3362 R ; VI 15 luglio 1998 n. 1093 [R=WCS15L681093] ; V 17 marzo 1997 n. 281 R ; IV 18 aprile 1994 n. 344 R .
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, comma 1 bis)R

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