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Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3605

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Di imprese fra loro collegate - Legittimità.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici deve ritenersi che sussista il collegamento delle imprese - che faccia ritenere plausibile il condizionamento o la conoscenza delle relative offerte, tale da portare all'esclusione dalla gara - quando le offerte siano ascrivibili ad un centro di interesse comune; questa ipotesi si configura non soltanto nei casi di collegamento ex art. 2359 Cod.civ. ma anche quando l'esistenza di un siffatto centro decisionale risulti da elementi oggettivi.

Sulla esclusione dalle gare d'appalto di imprese fra loro collegate ved. C. Stato V 25 giugno 2001 n. 3362R; VI 15 luglio 1998 n. 1093R; V 17 marzo 1997 n. 281R; IV 18 aprile 1994 n. 344R.
(Cod.civ. art. 2359)

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