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Sent.C. Stato 07/02/2002, n. 685

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Ditte indicate come subappaltatrici - Partecipazione diretta alla gara - Ammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Imprese collegate - Criterio di accertamento.
1. La preventiva dichiarazione delle ditte a cui l'impresa partecipante ad una gara d'appalto di lavori pubblici prevede di affidare opere in subappalto non esclude - salvo che il bando o la lettera d'invito contengano espresse indicazioni contrarie - la possibilità che quelle ditte concorrano direttamente con proprie autonome offerte alla stessa gara. 2. Negli appalti di lavori pubblici il collegamento fra imprese per il quale si possa presumere la riconduzione ad un unico centro direzionale di due o più offerte si configura soltanto qualora vi sia fra le imprese concorrenti una situazione di influenza dominante; questa si può verificare in quanto esiste un controllo ex art. 2359 Cod.civ. o una verosimile comunanza di interessi - con la conseguente plausibile conoscenza reciproca o condizionamento delle rispettive offerte - che si può presumere nell'intreccio di organi amministrativi e di rappresentanza.

Sulla esclusione dalle gare d'appalto di imprese fra loro collegate ved. C. Stato V 2 luglio 2001 n. 3605R; V 24 dicembre 2001 n. 6372R; IV 27 dicembre 2001 n. 6424R; V 25 giugno 2001 n. 3362R; VI 15 luglio 1998 n. 1093R; V 17 marzo 1997 n. 281R; IV 18 aprile 1994 n. 344R. 2n. Codice civile - Art. 2359 (Società controllate e società collegate) - (1° c.) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. (2° c.) Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.(3° c.) Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
(Cod.civ. art. 2359)

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