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Sent.C. Cass. 06/05/2002, n. 6432

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1. Consulenza tecnica di parte - Dissenso del giudice - Motivazione - Non necessaria. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Interamente a carico della parte soccombente.
1. Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti. 2. Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice di merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 del Cod.proc.civ. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa.

Ved. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1902 R.
(Cod.proc.civ. art. 91)

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