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Sent.C. Cass. 19/04/2001, n. 5775

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione alle parti - Necessità - Attività successiva - Comunicazioni non necessarie.
1. In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Sulle comunicazioni del C.T.U. alle parti ved. Cass. 5 aprile 2001 n. 5093R; 23 dicembre 1999 n. 14483R (L'omessa comunicazione, dal C.T.U. alle parti, dell'inizio delle operazioni, può comportare la nullità della C.T.U. se tempestivamente dedotta); 1° ottobre 1999 n. 10870R (C.s.).

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