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Sent.C. Cass. 23/01/2002, n. 747

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1. Ingegneri e architetti - Giudizio disciplinare - Deliberazione del Consiglio nazionale - Ricorso alla Cassazione - Sezioni semplici anziché unite - Ammissibilità - Condizioni. 2. Ingegneri - Giudizio disciplinare - Deliberazione del Consiglio nazionale - Assoluzione dell'ingegnere incolpato - Conseguente interesse del professionista. 3. Ingegneri e architetti - Giudizio disciplinare - Potere del Consiglio dell'ordine - Esercizio anche verso manager delle Ferrovie dello Stato - Legittimità.
1. La disposizione di cui all'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Approvazione del regolamento delle professioni d'ingegnere e di architetto), là dove prevede il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale dettato dall'art. 374 Cod.proc.civ., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle Sezioni semplici della Corte di cassazione per i ricorsi che tale questione non prospettano. 2. Avverso la sentenza con cui il Consiglio nazionale degli ingegneri, in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti dall'incolpato, abbia annullato la decisione del Consiglio dell'ordine irrogativa di sanzione disciplinare per cattivo esercizio del potere (nella specie, in quanto assunta senza un'autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale), sussiste l'interesse del professionista medesimo a ricorrere per cassazione al fine di denunciare l'assoluta carenza del potere disciplinare da parte dell'ordine professionale in relazione alla particolarità dello «status» di esso ricorrente (nella specie, di dirigente delle Ferrovie dello Stato), non soggetto alla disciplina dell'ordine. 3. Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5, numero 4 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, si riferisce a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio; detto potere può pertanto essere legittimamente esercitato con riferimento ad un comportamento, considerato fonte di pregiudizio per il decoro dell'ordine, tenuto dall'iscritto nella veste, non di libero professionista né di lavoratore dipendente, ma di manager delle Ferrovie dello Stato.

Sui procedimenti e provvedimenti disciplinari per ingegneri e architetti ved. Cass. 7 agosto 2001 n. 10900R [Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha il potere di accertare la legittimità degli atti di autoregolazione degli Ordini provinciali ex art. 42 R.D. 1925/2537 (Fattispecie in tema di diffida a partecipare a concorsi per lavori pubblici)]; 2 agosto 2000 n. 10125R [1. Nella fase preliminare al giudizio disciplinare, organo competente per la raccolta e verifica degli atti necessari da sottoporre al Consiglio dell'ordine professionale è il suo presidente; 2. È necessaria la comunicazione al professionista sottoposto al procedimento disciplinare dell'addebito contestatogli]; 19 aprile 2000 n. 5076R (Il procedimento disciplinare per un certo fatto, a carico di un ingegnere, non viene sospeso se per lo stesso fatto egli è imputato in un procedimento penale) (Questa nota richiama in ultimo la Cass. S.U. 19 novembre 1998 n. 991R, la quale a sua volta richiama la Cass. S.U. 16 aprile 1997 n. 3286R).
(Cod.proc.civ. art. 374; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537)R (L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 5, n. 4)R

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