Sent.C. Cass. 02/08/2000, n. 10125 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/08/2000, n. 10125

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1. Ingegneri e architetti - Giudizio disciplinare - Fase preliminare - Competenza del presidente consiglio dell'ordine - Con collaborazione di un coadiutore - Ammissibilità. 2. Ingegneri e architetti - Giudizio disciplinare - Contestazione dell'addebito - Necessità.
1. L'art. 44 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 nel disciplinare la fase preliminare al giudizio disciplinare a carico di ingegneri ed architetti individua il presidente dell'ordine professionale quale organo competente per la raccolta e verifica degli elementi da sottoporre al consiglio e per la redazione del relativo rapporto. Tale individuazione di competenza non impedisce al presidente dell'ordine - senza delega in generale della funzione - la nomina di un coadiutore, che possa collaborare con lui e sotto la sua responsabilità alla fase preliminare. 2. La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di un'incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari.

Ved. Cass. 29 novembre 1988 n. 6465R. Ved. Cass. 26 aprile 1999 n. 4153R; 27 settembre 1997 n. 9501[R=W27S979501]; S.U. 18 ottobre 1994 n. 8482[R=W18O948482]; Cass. 23 giugno 1994 n. 6041[R=W23G946041]. Sui procedimenti e provvedimenti disciplinari per ingegneri e architetti ved. Cass. 19 aprile 2000 n. 5076R.
1. e 2. (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 art. 44)R

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