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Sent. C. Cass. 07/08/2001, n. 10900

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Ingegneri - Giudizio disciplinare - Consiglio nazionale - Accertamento della legittimità degli atti di autoregolamentazione adottati dagli ordini provinciali - Ammissibilità - Fattispecie in tema di diffida a partecipare a concorsi per lavori pubblici.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il potere, in sede di impugnazione avverso i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine, di accertare incidentalmente la legittimità degli atti di autoregolamentazione adottati dagli ordini provinciali degli ingegneri a norma dell'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 al fine di verificare la rilevanza disciplinare dei comportamenti degli iscritti posti in essere in violazione di tali atti (nella specie, irrogato provvedimento disciplinare a seguito della partecipazione ad una gara per opere pubbliche nonostante la diffida dell'ordine a partecipare al concorso a tutela del corretto esercizio della professione, il C.N.I. aveva respinto l'impugnazione ritenendo che l'illegittimità della diffida doveva essere fatta valere con impugnazione ad hoc e non in sede disciplinare; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio).

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