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Sent.C. Cass. 09/01/2002, n. 182

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1. Associazione di professionisti - Dipendenti - Posizione previdenziale.
1. L'inosservanza del divieto sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercitare in forma societaria una professione «protetta» (cioè una professione per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi ex art. 2229 Cod.civ.) non esplica alcun effetto sulla posizione previdenziale dei dipendenti della società la quale, per quanto attiene specificamente alla contribuzione, è regolata dal principio della retribuzione minima imponibile, determinata in base all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro e alla relativa contrattazione collettiva.


(Cod.civ. art. 2229; L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 2)R

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