Sent.C. Cass. 13/02/2002, n. 2069 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 13/02/2002, n. 2069

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione definitiva - Restituzione - Impedimento per fatto imputabile all'impresa ex art. 5 L. 81/741 - Limiti.
1. In tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a termini dell'art. 5 della. L. 10 dicembre 1981 n. 741, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente altrimenti, «ipso iure», alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - deve consistere in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio, della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione dei materiali o attrezzi); come tale, esso non può consistere in non meglio specificate «inadempienze contrattuali», attenendo siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per possibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal medesimo art. 5 della L. n. 741 del 1981.

1. Conf. Cass. 5 giugno 2001 n. 7596R.
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181,A=5]

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