FAST FIND : GP5281

Sent.C. Cass. 15/03/2001, n. 3748

48475 48475
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Determinazione indennità di espropriazione - Decisione difforme del giudice - Obbligo di motivazione.
1. In sede di opposizione alla stima dell'immobile espropriato ai fini della liquidazione della indennità di esproprio, i criteri adottati dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante, e possono legittimamente essere disattesi attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali nonché congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare in particolare gli elementi probatori e quelli logico-giuridici ed i criteri di valutazione ritenuti idonei a giustificare una decisione contrastante con il parere del C.T.U. In tale prospettiva, non è corretta la decisione che si discosti dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio alla stregua del rilievo che esse si riferiscono al valore dell'immobile negli anni precedenti quelli del decreto ablativo, senza che sia accertato se ed in quale misura si sia effettivamente registrato nella zona un incremento del valore degli immobili - essendo inidoneo a palesare l'indice di aumento recepito nella decisione il generico rinvio alla necessaria rivalutazione del valore accertato dal C.T.U. nel quinquennio precedente -, ovvero che assuma quale dato di comparazione il criterio adottato da altra decisione relativa ad un terreno contiguo e perciò ritenuto di caratteristiche analoghe, decisione gravata di ricorso per cassazione, e, quindi, «sub iudice», proprio per aver fatto riferimento, nel disattendere le valutazioni del C.T.U., alla «naturale lievitazione» dei prezzi degli immobili nel corso degli anni.

1a. Sul dissenso del giudice, che deve essere adeguatamente motivato, dalle conclusioni del C.T.U. ved. Cass. 21 giugno 2000 n. 8424R (Fattispecie in materia di indennità di esproprio); 2 maggio 2000 n. 209[R=W2MA00209] (La motivazione del giudice che dissente dalle conclusioni del C.T.U. deve essere priva di errori di diritto e di difetto di logica); 11 dicembre 1999 n. 13863R (Il giudice che si scosta dalle considerazioni del C.T.U. non può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici di cui non sia indicata la fonte e pertanto non verificabili); 14 gennaio 1999 n. 333R (Sui requisiti e indicazioni necessarie per la motivazione del dissenso del giudice).

Dalla redazione