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Sent.C. Cass. 05/06/2001, n. 7601

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1. Arbitri - Compenso - Determinazione - Da parte degli arbitri stessi - Art. 814 Cod.proc.civ. - Efficacia - Condizioni - Accettazione di tutti i contendenti.
1. A norma dell'art. 814 Cod.proc.civ., la determinazione diretta da parte degli arbitri delle spese e degli onorari per l'opera da loro prestata avviene per effetto di un'apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico della prestazione d'opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento autoliquidatorio degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale), può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell'accettazione di tutti i contendenti. Ne consegue che il presidente del tribunale, richiesto di effettuare la liquidazione giudiziale di tali spese ed onorari, può provvedere in conformità a quanto liquidato direttamente dagli arbitri stessi solo nel caso in cui accerti che effettivamente esista l'accordo delle parti su tale determinazione; diversamente, deve procedere ad un'autonoma liquidazione che tenga conto (e dettagliatamente motivi) della rilevanza della controversia, del suo oggetto, della natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri, dell'importanza dell'opera da questi svolta, nonché dell'istruttoria compiuta e del lodo redatto.

1a. Ved. Cass. 2 marzo 2001 n. 3035R.
(Cod.proc.civ. art. 814)

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