Sent.C. Cass. 28/03/2001, n. 4463 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 28/03/2001, n. 4463

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazione - Diritto soggettivo dell'appaltatore - Esclusione. 2. Appalti oo.pp. - Sospensione lavori - Legittima - Maggiore durata - Scioglimento contratto o maggior oneri - Richiesta dell'appaltatore - Facoltà. 3. Appalti - Equo compenso - Presupposti - Oneri per cause naturali (geologiche, idriche o simili) - Per altre cause (come fatti umani) - Esclusione.
1. L'appaltatore è titolare di un mero interesse di fatto alla percezione di un anticipo sul prezzo dell'appalto, posto che la normativa contenuta nell'art. 12 R.D. 1923 n. 2440, così come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 1972 n. 627, e nei D.M. del Tesoro che accertano la situazione economica del paese, stabiliscono che l'Amministrazione è autorizzata a concedere un anticipo sul prezzo dell'appalto, nella misura prevista nei D.M., senza prevedere però alcun obbligo specifico, dal che è logico dedurre che trattasi di un potere discrezionale dell'Amministrazione stessa, al quale non corrisponde un diritto dell'appaltatore. 2. Alla luce di quella che è la disciplina dell'art. 34 del Capitolato generale della Cassa per il mezzogiorno e di quella dell'art. 30 del D.P.R. 1962 n. 1063, in tema di appalti di opere pubbliche, nelle ipotesi di sospensione dei lavori legittimamente disposta (e cioè dovuta alle ragioni di pubblico interesse o di necessità in esse norme indicati), non sono dovuti all'appaltatore indennizzi o compensi, ma tuttavia, qualora la sospensione abbia durata più lunga di quella prevista, l'appaltatore ha la facoltà di chiedere alla Amministrazione lo scioglimento del contratto, e, nel caso di diniego, i maggiori oneri sopportati. (Nell'affermare un tal principio, la Corte ha, più in particolare, escluso che fra le ragioni di pubblico interesse o necessità sopra richiamate, rientri l'ipotesi della sorpresa geologica). 3. La previsione dell'art. 1664 Cod.civ., sulla base della quale l'appaltatore ha diritto ad un'equo compenso a ristoro delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'opera, ha riguardo alle sole ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da cause geologiche, idriche e simili (vale a dire a cause naturali) e non si estende ad altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta quali i fatti umani, sebbene rivelatisi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali.

1a. Sulla anticipazione all'appaltatore di lavori pubblici ved. Cass. 15 settembre 2000 n. 12178R. 2a. Sul caso della sospensione dei lavori legittima o no, ved. Cass. 5 agosto 1997 n. 7196R. 3a. Sull'equo compenso previsto negli appalti ai sensi dell'art 1664, 2° comma, Cod.civ. ved. Cass. 23 novembre 1999 n. 12989R.
(R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12R; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, art. 2)[R=DPR62772,A=2] (Cap.gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 30 e 34)[R=DPR106362,A=30] (Cod.civ. art. 1664)

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