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Sent. C. Cass. 21/11/2000, n. 15016

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - Non di alto fusto - Art. 892, comma 1, n. 2, Cod. civ. - Applicabilità.
1. L'albero il cui tronco - e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura - e le branche principali - ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell'albero - non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l'art. 892, comma 1, n. 2, Cod. civ.

1a. Ved. Cass. 29 settembre 2000 n. 12956R.
(Cod. civ. art. 892, comma 1, n. 2)

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