Sent.C. Cass. 27/09/2000, n. 12784 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 27/09/2000, n. 12784

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1. Appalti - Dipendenti dell'appaltatore - Azione diretta contro il committente - Ex art. 1676 Cod. civ.
1. La norma di cui all'art. 1676 Cod. civ. attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro.

1a. Sui diritti dei dipendenti dell'appaltatore e sulla loro possibilità di agire contro il committente ved. Cass. 4 settembre 2000 n. 11607R (L'azione dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente è distinta ed autonoma rispetto a quella contro l'appaltatore); Cass. 12 luglio 1999 n. 7361R (Nel giudizio del dipendente dell'appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod. civ., l'appaltatore non ha l'obbligo di partecipare); 14 dicembre 1998 n. 12551R (Sulla controversia relativa all'azione dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente ha competenza il giudice del lavoro); 20 novembre 1998 n. 11753R (Sulla differenza fra le azioni dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod. civ. o ex art. 3 L. 1960/1369); 20 aprile 1998 n. 4007R (conf. a Cass. 1998/12551).
(Cod. civ. art. 1676)

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