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Sent.C. Cass. 23/12/1999, n. 14483

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Inizio delle operazioni - Omessa comunicazione alle parti - Nullità relativa - Deduzione tempestiva - Necessità.
1. La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi dell'art. 157, comma 2 Cod. proc. civ., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata.

Sulle comunicazioni del C.T.U. alle parti ved. Cass. 1° ottobre 1999 n. 10870R (Nullità relativa della C.T.U. per omessa comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni).
(Cod. proc. civ. art. 157, 2° comma)

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