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Sent. C. Cass. 06/07/2000, n. 9024

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Certificato - Sottoscrizione dell'appaltatore senza riserve - Conseguenze preclusive.
1. L'art. 107 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 va interpretato nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore soltanto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (eventualmente) lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo, ma non anche di agire a tutela di altro diritto nascente dal contratto, per il quale risulti già formulata, a suo tempo, apposita riserva.

1. Ved. Cass. 16 giugno 1997 n. 5373R e 29 agosto 1994 n. 7574R.
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 91 e 107)[R=RD25MA95,A=91]

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