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Sent.C. Cass. 21/06/2000, n. 8421

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1. Appalti oo.pp. - Subappalto - Non autorizzato - Conseguente sospensione pagamenti all'appaltatore - Legittimità.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la violazione, da parte dell'appaltatore, dell'art. 339 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F - che vieta il subappalto anche solo parziale dell'opera assunta, senza autorizzazione dell'Autorità committente - e dell'art. 21, comma 3° della L. n. 726 del 1982 - che attribuisce, per il caso di subappalto non autorizzato, alla stazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto - legittima la sospensione dei pagamenti da parte dell'appaltatore in quanto fatto potenzialmente produttivo di danno anche in caso di ultimazione dell'opera (in applicazione di tale principio, nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda dell'appaltatore - che aveva subappaltato i lavori senza autorizzazione ad altra impresa, poi fallita, i cui dipendenti avevano agito nei confronti dell'appaltante - di pagamento degli interessi moratori per ritardo nel pagamento).

Sul subappalto non autorizzato ved. C. Stato VI 28 febbraio 2000 n. 1056 e Cass. pen. I 3 febbraio 2000 n. 6261[R=WP3F006261].
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 339R; L. 12 ottobre 1982 n. 726)R

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