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Sent.C. Cass. 10/04/2000, n. 4485

47600 47600
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Azione di risarcimento danni contro l'appaltatore o il venditore costruttore - Promovibile da ciascun condomino.
1. L'azione di garanzia ex art. 1669 Cod. civ., ha carattere personale e può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini, sia nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

1. Conf. Cass. 22 giugno 1995 n. 7080R e Cass. 12 luglio 1994 n. 6537R.
(Cod. civ. art. 1669)

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