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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 22/06/1995, n. 7080
Sent. C. Cass. 22/06/1995, n. 7080
Sent. C. Cass. 22/06/1995, n. 7080
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Domanda di condanna dell'appaltatore alla loro eliminazione - Qualificazione come domanda di risarcimento in forma specifica di danno da responsabilità extracontrattuale - Ammissibilità - Condizioni. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Azione di garanzia ex art. 1669 Cod. civ. - Legittimazione attiva di qualsiasi titolare del bene.1. Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni nel corso del giudizio nonché del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta; pertanto, la domanda con la quale venga chiesta la condanna dell'appaltatore ad eliminare i vizi dell'opera, bene è qualificata dal giudice di merito quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. anziché quale richiesta di adempimento contrattuale a norma dell'art. 1667 Cod. civ., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione. 2. L'azione di garanzia ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. ha natura personale e può esser fatta valere da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari, ancorché possa determinarsi in sede di esecuzione un'interferenza fra il diritto al risarcimento del danno in forma specifica riconosciuto a colui che ha agito in giudizio ed i diritti degli altri comproprietari, dovendo in tal caso il danneggiato, per l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei difetti, procurarsi il consenso degli altri comproprietari. 1. Conf. Cass. 29 settembre 1994 n. 7941. 2. Conf. Cass. 12 luglio 1994 n. 6537 R 1a. e 2a. Come nota 1a., 2a., 3a. e 4a. a Cass. 10 maggio 1995 n. 5103.R |
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