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Sent.C. Cass. 17/01/1998, n. 418

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Difforme quella di nuovo C.T.U. - Adesione del giudice - Motivazione adeguata della scelta - Necessità.
1. Il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio da lui nominato, lo stesso non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice di merito ritenga di aderire; anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente esposta; però difetta di motivazione la sentenza che aderisca all'una o all'altra consulenza senza evidenziare le ragioni della scelta operata ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente talune, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre.

1a. Sulle difformi conclusioni di due successivi consulenti tecnici d'ufficio ved. Cass. 27 giugno 1996 n. 6792[R=W27G966792], 8 giugno 1996 n. 5345R, 16 giugno 1995 n. 6822R, 1° febbraio 1995 n. 1146R, 11 gennaio 1995 n. 271R, 23 novembre 1994 n. 9921R, 21 ottobre 1994 n. 8669R , S.U. 26 febbraio 1992 n. 2383R.

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