Sent.C. Cass. 20/04/1998, n. 4007 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/04/1998, n. 4007

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1. Appalti oo.pp. - Dipendenti dell'appaltatore - Diritti verso il committente ex art. 1676 Cod. civ. - Controversia - Competenza del giudice del lavoro.
1. Appartiene al pretore giudice del lavoro la competenza in ordine alla domanda ex art. 1676 Cod. civ. proposta dall'ausiliare dell'appaltatore verso il committente per conseguire nei limiti di quanto dovuto dal committente all'appaltatore il soddisfacimento del suo credito retributivo, atteso che siffatta azione non trova fondamento nel rapporto di appalto (rilevante soltanto strumentalmente) bensì nel rapporto di locatio operarum, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nell'ambito dell'art. 409 Cod. proc. civ.

1a. Sui diritti dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente e sulla possibilità di loro azione contro lo stesso ai sensi dell'art. 1676 Cod. civ., ved. Cass. 24 ottobre 1996 n. 9303R (L'azione dei dipendenti dell'appaltatore ex art. 1676 Cod. civ. è fondata sul rapporto di locatio operarum; e la competenza è del pretore giudice del lavoro) Cass. 6 marzo 1985 n. 1857 R. Codice civile - Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente) - "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
Cod. civ. art. 1676; Cod. proc. civ. 409

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