Sent.C. Cass. 15/06/1988, n. 4088 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/06/1988, n. 4088

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1. Appalti oo.pp. - Pagamento degli acconti - Ritardo - Responsabilità della P.A. - L'art. 35 Cap. zen. è norma speciale - Sua sostituzione agli artt. 1224 e 1219 C.c. - Limiti - Impugnabilità dell'inadempimento - Necessità.
1. In tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo alla responsabilità contrattuale dell'Amministrazione appaltante per il ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto del corrispettivo, l'art. 35 del capitolato approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (prima delle modifiche apportate dall'art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741) il quale contempla interessi legali per i primi novanta giorni, e poi interessi pari a quelli praticati dagli istituti di credito, comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2°c., C.c. (salvi restando gli interessi sugli interessi scaduti, secondo le regole poste dall'art. 1283, C.c., a partire dalla data della domanda con cui si chieda espressamente l'applicazione dell'anatocismo), integra una disposizione speciale, che trova giustificazione nelle peculiarità del rapporto obbligatorio (col conseguenziale rispetto dei principi posti dall'art. 3 Cost.), e che si sostituisce alle disposizioni generali dell'art. 1224 C.c. (nonché a quelle dell'art. 1219 C.c. in tema di costituzione in mora), ma che non deroga alle comuni norme sull'imputabilità dell'inadempimento contrattuale, restando applicabile a prescindere dal grado della colpa nell'inadempimento stesso.

1. Ved. Cass. S.U. 23 novembre 1974 n. 3800,[R=W23N743800] 19 novembre 1973 n. 3089[R=W19N733089],13 maggio 1971 n. 1384 [R=W13MA711384] sull'art. 40 del precedente Cap. gen. D.M. 28 maggio 1895, corrispondereste all'art. 35 del vigente Cap. gen.; Cass. S.U. 5 aprile 1986 n. 2368 Rsulla rivalutazione monetaria del debito con l'elencazione di alcune categorie « tipizzate » di creditori; Cass. 25 luglio 1986 n. 756, [R=W25L86756] 6 aprile 1982 n. 2102[R=W6A822102], 4 gennaio 1978 n. 21 [R=W4GE7821] sulla applicabilità delle regole ordinarie dei risarcimento del danno in caso di inadempimenti della P.A. appaltante diversi dal ritardato pagamento degli acconti; Cass. 12 giugno 1987 n. 5143[R=W12G875143],12 luglio 1983 n. 4729[R=W12L834729]; Cass. 25 novembre 1977 n. 5138[R=W25N775138] sulla applicabilità del Cap. gen. agli appalti comunali e provinciali ex art. 294 T. U. R.D. 3 marzo 1934 n. 383; Cass. 14 maggio 1981 n. 3167[R=W14MA813167] e 28 maggio 1980 n. 658[R=W28MA80658] sul carattere normativo del Cap. gen.; Cass. 21 marzo 1980 n. 1916[R=W21M801916] sulla cumulabilità di svalutazione monetaria e interessi, solo per i debiti di valore; Cass. 25 settembre 1984 n. 4820 [R=W25S844820]sulla inapplicabilità ai debiti di valuta di detta cumulabilità; Cass. 15 dicembre 1982 n. 6913[R=W15D826913], 11 dicembre 1974 n. 4222[R=W11D744222], 17 giugno 1974 n. 1778[R=W17G741778], 16 febbraio 1965 n. 252[R=W16F65252] sulla necessità di una specifica domanda giudiziale ex art. 1283 C.c. diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti.
Cost. artt. 3, 24, C.c. artt. 1219, 1224, 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35 [R=DPR106362,A=35]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4[R=L74181,A=4]

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