Sent.C. Cass. 10/09/1990, n. 9311 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 10/09/1990, n. 9311

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1. Appalti oo.pp. - Interessi anatocistici - Saggio applicabile. 2. Appalti oo.pp. - Interessi anatocistici - Decorrenza - Necessità di domanda giudiziale - Ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità.
1. La disciplina dell'anatocismo prevista dall'art. 1283 Cod. civ. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall'art. 1284 Cod. civ.; pertanto, il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del 5% annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti. (Nella specie, si trattava di interessi moratori in favore dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063). 2. Nella domanda giudiziale, la cui proposizione è necessaria a norma dell'art. 1283 Cod. civ. per la decorrenza degli interessi anatocistici, rientra anche la richiesta formulata dal creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo, ancorché il contraddittorio sia posticipato alla pronuncia del decreto, rilevando esclusivamente il momento della domanda al giudice.

1. La C. Cost. 22 aprile 1990 n. 60[R=WCC22A9060] ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284 Cc. Gli interessi legali di cui all'art. 1284 C.c. sono stati portati dal 5% al 10%, dall'art. 1 della L. 26 novembre 1990 n. 353. 2. La domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a norma dell'art. 1283 C.c. si identifica anche con la citazione introduttiva della lite e con qualsiasi ulteriore istanza validamente proposta durante il giudizio di primo grado (ved. Cass. 14 febbraio 1985 n. 1257[R=W14F851257], 15 dicembre 1982 n. 6913[R=W15D826913], 29 giugno 1982 n. 3912,[R=W29G823912] 13 febbraio 1982 n. 900[R=W13F82900] 1. e 2. Ved. Cass. 24 maggio 1986 n. 3500 [R=W24MA863500] e 15 giugno 1988 n. 4088R. Nei «Motivi della decisione della sentenza che si considera, al punto 2. vi è riferimento all'«art. 75 del capitolato generale d'appalto»: ma deve trattarsi del capitolato speciale d'appalto cioè al particolare capitolato che regola l'appalto in questione (poiché il Capitolato generale oo.pp. ha solo 51 articoli).
C.c. artt. 1219, 1224, 1282, 1283 e 1284; R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35[R=DPR106362,A=35]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4[R=L74181,A=4]

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