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Sent.C. Cass. 27/01/1988, n. 722

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1. Danni a terzi - Mancato tempestivo adeguamento della rete fognante - Danni ad un immobile per inondazione - Responsabilità del Comune - Condizioni.
1. La discrezionalità e conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la P.A. provvede alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche, trovano un limite di carattere esterno posto a tale discrezionalità dal principio generale ed assoluto del neminem laedere; ne consegue, con riguardo ai danni subiti da un immobile a seguito di inondazione per mancato tempestivo adeguamento della rete fognaria comunale in una zona di sviluppo urbanistico, la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 C.c. del Comune, a carico del quale è posta l'attività di costruzione e gestione delle fognature (art. 91 lett. c) n. 14 T.U. 3 marzo 1934, n. 383), ove risulti che, malgrado la conoscenza di analoghi inconvenienti verificatisi in precedenza e la prevedibilità dei danni, l'amministrazione non abbia provveduto all'adeguamento della rete fognaria con la dovuta diligenza e nel rispetto delle norme tecniche che impongono un costante rapporto prudenziale tra il volume di afflusso delle acque meteoriche e delle altre immissioni con la capacità di assorbimento e smaltimento delle fogne, in mancanza di una rigorosa prova discriminante, non ravvisabile nel generico richiamo alle esigenze generali di programmazione e ristrutturazione dell'intera rete fognaria.

1. Sull'obbligo della P.A. di osservare il principio del « neminem laedere », ved. Supra, nota 1. a Cass. 11 gennaio 1988 n. 35.R
C.c. art. 2043; T.U. 3 marzo 1934 n. 383, art. 91 lett. c) n. 14

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