Sent.C. Cass. 06/02/2007, n. 2566 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP7704

Sent.C. Cass. 06/02/2007, n. 2566

50898 50898
1. Opere pubbliche - Strade - Danni a terzi - Per inadeguato smaltimento di acque piovane - Richiesta di risarcimento - Competenza A.G.O. e non Tsa. 2. Opere pubbliche - Strade - Danni a terzi - Divieto del «neminem laedere» - Adozione dei necessari accorgimenti - Responsabilità P.A.
1. L’art. 140, comma primo, lett. a) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175 assegna alla competenza del giudice specializzato delle acque tutte le controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dalla autorità amministrativa a termini dell’art. 2 del Testo unico della L. 25 luglio 1904 n. 523, codificato con l’art. 22 della L. 13 luglio 1911 n. 774; escludendo, così, per un verso, le controversie relative ad opere inerenti al regime delle acque che non siano considerate pubbliche dalla legge e, per altro verso, le controversie che si ricolleghino a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque (pubbliche). 2. È vero che il proprietario del fondo sovrastante non può rendere più gravoso per il proprietario del fondo inferiore il deflusso delle acque che, dal terreno sovrastante, scolano verso il fondo inferiore ed è vero che questo principio dell’art. 913 C.c., può ritenersi applicabile anche ai rapporti tra i Comuni confinanti ed escludere, così, la legittimità di opere, quali le strade pubbliche, eseguite nei territori posti a maggiore quota, in tutti i casi in cui queste, siccome prive di impianti di smaltimento delle acque piovane, accrescano la quantità e la velocità del deflusso delle predette acque verso i suoli posti a minore quota. Ma questa regola riguarda solo il rapporto tra i proprietari dei due territori, non il rapporto tra il Comune ed i suoi abitanti, verso i quali l’Amministrazione è comunque tenuta all’osservanza del divieto del neminem laedere che di per se implica l’obbligo di adottare, nella costruzione delle strade pubbliche, gli accorgimenti ed i ripari necessari per evitare che dalla strada le acque che nella stessa si raccolgono o che nella stessa sono convogliate, legalmente o illegalmente, senza opposizione del Comune proprietario, possano defluire in modo anomalo nei fondi confinati dei privati.

Conf. Cass. S.U. 26 agosto 1997 n. 8054 [R=W26AG978054] («La competenza del Giudice specializzato è giustificata dalla presenza di fattispecie che coinvolgono apprezzamenti circa la deliberazione, progettazione ed attuazione di opere idrauliche o scelte della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.»); 17 ottobre 2003 n. 15601; [R=W17O0315601] 28 aprile 1997 n. 3631 R. Ved. anche Cass. 23 marzo 1991 n. 3182 [R=W23M913182] e 16 luglio 1986 n. 4586.[R=W16L864586] Contra, però espressamente non condivisa, Cass. 23 marzo 1994 n. 2784. .[R=W23M942784] Ved. Cass. 29 aprile 2006 n. 10040;R 20 febbraio 2006 n. 3651 R; 13 luglio 2005 n. 14749 R; 16 giugno 1998 n. 5980;[R=W16G985980] 7 agosto 1991 n. 8584.[R=W7AG918584] Ved. Cass. 29 aprile 2006 n. 10040 [R=W29A061004] Ved. 27 gennaio 1988 n. 722 R; S.U. 13 luglio 1976 n. 2693.[R=W13L762693]
(L. 25 luglio 1904 n. 523, art. 2; [R=L52304]L. 13 luglio 1911 n. 774, art. 22; [R=L77411] R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175, art. 140, c. 1, lett. e);[R=RD117533] L. 5 gennaio 1994 n. 36;R D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238)R

Dalla redazione