Sent.C. Cass. 17/12/1991, n. 13606 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 17/12/1991, n. 13606

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Controversie - L. Reg. Sicilia 1964 n. 22 - Giurisdizione A.G.O. od amministrativa - Criterio di determinazione.
1. In tema di revisione del prezzo di appalto di opera pubblica, anche nella disciplina normativa fissata dalla Regione Sicilia(L. reg. 23 ottobre 1964 n. 22 e successive modificazioni), la posizione dell'appaltatore, mentre ha natura di mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo, fino a quando l'Amministrazione appaltante non abbia esercitato il potere discrezionale di accordare detta revisione, con riconoscimento esplicito od anche implicito (come nel caso di pagamento di acconti riferibili all'intero compenso revisionale), assume consistenza di diritto soggettivo, e quindi può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, quando sia intervenuto detto riconoscimento e residui contesa solo sul quantum del credito (denunciandosi errori di calcolo, ovvero anche discutendosi sull'individuazione della tabella revisionale applicabile).

1. Sul criterio di determinazione della giurisdizione competente (Autorità giudiziaria ordinaria o autorità amministrativa) ved. per ultime C. Stato 15 aprile 1991 n. 559R e 13 aprile 1991 n. 190, R
L. Reg. Sicilia 23 ottobre 1964 n. 22

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