Sent.C. Cass. 18/07/1991, n. 7994 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/07/1991, n. 7994

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1. Appalti - Edifici - Vendita di appartamento - Clausola che riserva l'area di parcheggio al costruttore venditore - Nullità - Conseguenze.
1. Anche a norma dell'art. 26 u.c. L.. 28 febbraio 1985 n. 47, che non ha modificato il regime vincolistico imposto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 fra unità abitativa e spazi di parcheggio condominiali, chiarendone solo l'originaria portata, deve ritenersi che i contratti di autonoma disposizione di detti parcheggi, pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d'uso a favore del titolare dell'unità abitativa; è pertanto nulla e va sostituita ope legis la clausola contrattuale con la quale il venditore dell'immobile abbia riservato a sé la proprietà dell'area di parcheggio, salvo il diritto del venditore, e correlativamente l'obbligo dell'acquirente dell'unità abitativa, di integrare il prezzo contenuto per il riequilibrio del sinallagma del contratto di compravendita.

1. Ved. Cass. S. U. 17 dicembre 1984 n. 6600 [R=W17D846600] e 6602[R=W17D846602], S. U. 18 luglio 1989 n. 3363.[R=W18L893363] L'art. 18 L. 1967 n. 765 ha aggiunto, all'art. 41 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, l'art. 41 sexies per il quale «Nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 m/ per ogni 20 m³ di costruzione». L'art. 26, u.c., L. 1985 n. 47 stabilisce poi che gli spazi per parcheggi costituiscono pertinenze delle costruzioni ex artt. 817, 818 e 819 Cc..
Cod. civ. artt. 817, 818, 819, 1498; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexiesR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26, u.c.R

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