Sent.C. Conti 31/12/1994, n. 145 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 31/12/1994, n. 145

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1. Progetto oo.pp. - Progetto globale di fattibilità - Successivi interventi frammentari - Illegittimità. 2. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Osservanza di artt. 3 e 4 R.D. 1923 n. 2440. 3. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Funzione e finalità.
1. E' illegittimo il comportamento di una Pubblica amministrazione che prima predisponga progetti di fattibilità (mediante l'apporto di consulenti esterni a titolo oneroso) per la realizzazione di un sistema informativo globale esteso a tutte le strutture dell'Ente e poi provveda all'attuazione di singoli informatici non coordinati tra loro e non inseriti in un disegno unitario. 2. Salvo le ipotesi espressamente previste dalla normativa giuscontabilistica vigente, non esiste alcuna possibilità di derogare all'applicazione della regola generale sancita dagli artt. 3 e 4 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sulla scelta del terzo contraente operata dalla Pubblica amministrazione, essendo essa evidentemente posta a garanzia delle ragioni economiche della parte pubblica ed a presidio della correttezza ed imparzialità della sua azione (nella specie si era proceduto all'affidamento a trattativa privata di lavori di realizzazione di impianti informatici senza l'indicazione delle speciali ed eccezionali circostanze di cui all'art. 6 R.D. n. 2440 cit.). 3. La procedura dell'appalto concorso assolve al preminente scopo di porre in competizione soggetti particolarmente qualificati in un determinato settore di attività, stimolante l'iniziativa attraverso le proposte più aggiornate e tecnicamente progredite al fine di realizzare le soluzioni più idonee sia nell'organizzazione e gestione dei servizi sia nella prestazione delle relative apparecchiature e strumentazioni.

1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 4 novembre 1994 n. 1257.R 2a. e 3a. Ved. nota 1a. a C. Conti, Stato, 6 ottobre 1994 n. 90.R
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 3, 4, 6 R

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