Sent.C. Conti 06/10/1994, n. 90 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 06/10/1994, n. 90

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1. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - L'aggiudicazione non equivale a stipulazione. 2. Opere pubbliche - Concessione di sola costruzione - Compenso al concessionario - Da graduare volta per volta - Necessità.
1. Nell'appalto concorso, a differenza di quanto avviene per le altre procedure concorsuali, l'aggiudicazione non equivale alla stipulazione del contratto, sicché per il perfezionamento di questo è necessario un adempimento ulteriore, costituito appunto dalla formale stipulazione. 2. La previsione di un limite massimo del compenso da riconoscere al concessionario di un'opera pubblica, determinato in termini di percentuale rispetto all'importo dei lavori, comporta per l'Amministrazione concedente l'obbligo di graduare volta per volta la misura effettiva del compenso stesso, in relazione alle caratteristiche particolari del rapporto concessorio, con l'obbligo inoltre di rendere ostensive le ragioni che in concreto hanno suggerito l'adozione della misura massima o di altra misura.

1b. La L. 8 agosto 1977 n. 584 è stata abrogata dall'art. 36, 1° c. del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406[R=DLG40691]
1. e 2. L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 5, lett. b) [R=L58477,A=5]; L. 18 maggio 1989 n. 183, art. 23, 2°c. R; D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, art. 9, 2° c. lett. b) [R=DLG40691,A=9]

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